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Con riferimento alla nota n°4437 del 1 ottobre 2024, avente per oggetto l’assegnazione
temporanea del personale di Polizia penitenziaria ai sensi dell’art.7 del D.P.R.16Marzo 1999,
n°254, pervenuta solo informalmente alle scriventi OO.SS., desideriamo esprimere alcune
osservazioni in merito alla stessa.
Si ritiene necessario evidenziare che il criterio chilometrico menzionato non trova riscontro in
alcuna norma vigente che disciplini la valutazione delle richieste di assegnazione temporanea
presentate ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n°254/1999.
Al contrario la normativa prevede che tali istanze siano esaminate sulla base del disagio
personale e lavorativo che il dipendente interessato sta subendo, e non esclusivamente sulla
distanza dalla sede di servizio.
La limitazione imposta dal provvedimento, basata su un parametro meramente geografico,
non tiene conto della peculiarità delle singole situazioni, contravvenendo ai principi che
regolano la valutazione delle richieste di assegnazione temporanea per motivi di salute, come
stabilito dalla normativa di riferimento
Pertanto con la presente si richiede formalmente la revoca del provvedimento, affinché tutte
le istanze vengano valutate secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, che tiene conto
del disagio effettivamente subito dai dipendenti, e non esclusivamente sulla distanza tra la
sede di servizio e quella richiesta.
Confidiamo in un tempestivo riscontro, porgiamo distinti saluti.
S.A.P.Pe Si.N.A.P.Pe UIL P.A. PP USPP FNS CISL CNPP
(T. Guacci) (O. Scocca) (D. De Benedictis) (C. Auricchio) (L. Sorrentino) (M. Cuccaro)